Il gruppo Bâloise offre servizi di assicurazione nel Gran Ducato di Lussemburgo dal 1890 ed è stabilmente radicato nel tessuto economico e sociale del paese. Qualità, trasparenza, rispetto e integrità sono le virtù che guidano le sue azioni e che consentono di sviluppare dei partenariati stabili, basati sulla fiducia.
Successivamente all’entrata in vigore della terza Direttiva vita che definisce e inquadra la Libera Prestazione di Servizi (LPS) di assicurazione all’interno dell’Unione Europea, Bâloise Vie Luxembourg SA, la compagnia di assicurazione vita lussemburghese, si è specializzata nella distribuzione di contratti all’interno dell’Unione Europea emessi dal Lussemburgo (o in LPS) dal 1996. Per saperne di più.
Baloise non dispone di una succursale in Italia ma è autorizzata a esercitare nel territorio della Repubblica italiana la propria attività in Libera Prestazione di Servizi. Per contro, Baloise è presente in Svizzera (Casa Madre), in Germania, in Belgio e nel Liechtenstein.
L’assicurazione-vita di tipo unit linked è un contratto di assicurazione le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di quote di Fondi di investimento OICR oppure al valore di quote di Fondi Interni Dedicati in funzione della scelta effettuata dal contraente ed il cui valore del contratto è collegato all’andamento degli attivi in cui i suddetti fondi investono. Il contratto mira a soddisfare un’esigenza di protezione assicurativa dal rischio morte dell’/degli assicurato/i nonché un’esigenza di pianificazione patrimoniale a favore dell’/degli beneficiario/i. Il contraente può riscattare parzialmente o totalmente il contratto durante la vita dello stesso.
La sottoscrizione è ad iniziativa del contraente, il quale può essere una persona fisica o giuridica. Questo si impegna a versare i premi del contratto e designa l’(gli) assicurato(i) e il(i) beneficiario(i). La qualità di contraente può coincidere con quella di assicurato.
L’assicurato è la persona fisica a cui si riferisce l’evento della vita oggetto dell’assicurazione prevista dal contratto, quest’ultimo può essere stipulato sulla vita di una o due persone fisiche.
L’assicurato manifesta il proprio consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita.
In linea di principio non è prevista un’età minima. Tuttavia Bâloise ha fissato l’età minima di ciascuna persona assicurata a diciotto anni.
Qualsiasi persona può essere designata beneficiario. Non vi è un obbligo di legame familiare tra il(i) beneficiario(i) ed il contraente. È tuttavia necessario rispettare la quota di legittima. Il contraente può revocare in qualsiasi momento un beneficiario salvo che la designazione del beneficiario sia stata eseguita in modo irrevocabile oppure il contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca del beneficiario e questi abbia accettato il beneficio stipulato a suo vantaggio.
La redazione della clausola beneficiaria non è sottoposta ad alcun requisito di forma particolare.
Si può quindi designare il beneficiario nel contratto, sin dall’inizio o, successivamente, mediante clausola aggiuntiva prima che si verifichi la cessazione del contratto. Esso può essere designato altresì mediante lettera ordinaria, oppure mediante testamento.
In linea di principio non è prevista un’età minima. Tuttavia Bâloise ha fissato l’età minima di ciascun contraente all’età di diciotto anni.
Il contratto cessa al decesso dell’assicurato, con il recesso del contratto oppure in caso di riscatto totale.
La tassazione applicabile al contratto di assicurazione-vita di tipo unit linked è descritta dettagliatamente nel tax sheet disponibile su richiesta.
Si prega di consultare il tax sheet disponibile su richiesta.
La Compagnia, invia annualmente al Contraente, gratuitamente ed entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun anno solare un rendiconto riassuntivo della relativa posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
- dettaglio dei Premi versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento;
- numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- numero delle quote eventualmente trattenute nell’anno di riferimento per il Premio relativo alle coperture di puro rischio ( costi di rischio per le coperture caso morte);
- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto Parziale nell’anno di riferimento;
- numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell’anno di riferimento;
- numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento.
La Compagnia tuttavia s’impegna a fornire entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta del contraente informazioni aggiornate in merito al contratto.
Tutte le informazioni relative ai reclami sono reperibili alla voce reclamo del sito internet.
Il diritto applicabile ai contratti è quello italiano.
Tuttavia, la normativa lussemburghese disciplina i requisiti prudenziali e tecnici ai quali la compagnia assicurativa è sottoposta nell’ambito del contratto.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al contratto, la competenza spetterà in via esclusiva al foro in cui il contraente risiede o ha eletto domicilio. Il regolamento di Roma tuttavia consente al contraente di scegliere il diritto applicabile al contratto e, grazie alla portabilità, i contratti possono “viaggiare” (in una certa misura e a certe condizioni) e previa valutazione della Compagnia.
Vi invitiamo a contattarci per ricevere i nostri "Taxsheets".
Un fondo esterno è un organismo d’investimento collettivo del Risparmio (OICR) espresso in quote o azioni messo a disposizione da Bâloise Vie Luxembourg S.A. per l’investimento dei Premi e in quanto Fondo collegato può essere selezionato dal Contraente per collegare il valore delle Prestazioni previste dal Contratto. Il fondo esterno può essere fondo di azioni (settoriali e/o di zone geografiche definite), fondo di obbligazioni, fondo monetario, fondo misto, fondo di fondi, fondo di fondi alternativi, fondi profilati e gestito da gestori professionali per l’investimento dei premi nel rispetto dei limiti e delle restrizioni previsti dalla normativa lussemburghese.
Il NAV (valore patrimoniale netto) è calcolato dal gestore del fondo esterno. I costi specifici legati ai differenti fondi esterni sono consultabili nelle schede dei fondi esterni messi a disposizione del contraente.
Un fondo interno dedicato è un fondo interno assicurativo espresso in quote e valorizzato in una valuta del fondo istituito dalla Compagnia per l’investimento dei premi di ciascun contratto. Il contratto può contenere uno o più fondi interni dedicati. Il FID è depositato presso una banca depositaria e la gestione è delegata ad un gestore specializzato.
Il valore di un fondo interno dedicato dipende dagli attivi sottostanti che lo compongono. Il valore del fondo risulta dai rispettivi valori degli attivi sottostanti aumentati delle liquidità non investite, degli interessi maturati ma non scaduti e diminuiti delle spese, tasse e altre imposte legate alla gestione corrente del fondo.
I costi legati ad un fondo interno dedicato sono i costi di gestione del fondo interno dedicato e della banca depositaria. Questi ultimi sono indicati nel dettaglio all’interno delle condizioni specifiche del fondo dedicato allegate alla proposta di assicurazione.
Il triangolo di sicurezza è il meccanismo che descrive il regime di protezione dei contraenti e che assicura la separazione giuridica e fisica tra valori mobiliari dei contraenti, da una parte, e i patrimoni degli azionisti e degli altri creditori della compagnia assicurativa dall’altra parte.
PRIIP (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products – Prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) è un Regolamento europeo che disciplina, al 31 dicembre 2017, i documenti contenenti informazioni chiave (KID – Key Information Document) relativi ai prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. L’obiettivo è quello di migliorare la trasparenza e la comparabilità di tali prodotti nei confronti del contraente.
I prodotti interessati in particolare da questa regolamentazione sono i seguenti: gli OICVM (sicav), i contratti di tipo unit linked, i fondi alternativi, le obbligazioni convertibili, i prodotti di cartolarizzazione e i depositi ed titoli strutturati.
Al fine di migliorare la comprensione di questi prodotti, sono state introdotte delle regole concernenti il documento informativo di base consegnato ai contraenti: il KID PRIIP :
- Il documento informativo chiave dovrà essere composto da un massimo di 3 pagine A4 per ciascun prodotto e dovrà presentare in maniera chiara e standardizzata le informazioni chiave di un prodotto di investimento;
- Il KID deve essere comunicato al contraente prima della sottoscrizione del contratto;
Ciò significa che i promotori di tali prodotti di investimento (fra cui attualmente i contratti di assicurazione-vita di tipo unit linked) saranno soggetti agli stessi obblighi degli emittenti di sicav per quanto concerne l’informativa ai contraenti attraverso il KIID.
La direttiva europea del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione delle assicurazioni (IDD) fa parte di un processo avviato negli anni' 90 per armonizzare il mercato assicurativo. Essa mira a rafforzare la tutela dei consumatori concentrandosi sulla formazione dei distributori di assicurazioni e sulla trasparenza delle informazioni da essi fornite.
La legge FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è stata adottata il 18 marzo 2010 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Essa impone la divulgazione dei dettagli dei titolari di conti americani all’IRS (Internal Revenue Service). In sintesi, ciò significa che le istituzioni finanziarie e altri enti non statunitensi sono tenuti a divulgare le informazioni relative ai loro titolari di conti statunitensi all’agenzia Internal Revenue Service (IRS), senza che esse si espongano ad una ritenuta fiscale del 30%.
Solvency II è una direttiva europea entrata in vigore il 1° gennaio 2016 il cui scopo è quello di armonizzare e di sostenere il mercato europeo dell’assicurazione garantendo la solvibilità degli assicuratori, vale a dire la loro capacità di rispettare gli impegni presi nei confronti degli assicurati.
Tali regole prudenziali disciplinano il rischio operativo e le esigenze in materia di fondi propri delle compagnie assicurative. Esse devono inoltre consentire un maggiore controllo dell’autorità di controllo sulle compagnie assicurative.
Scarica le nostre ultime cifre.
Ogni contraente persona fisica è tenuto a compilare un Modulo di identificazione della residenza fiscale e dello status di statunitense al fine dello scambio automatico di informazioni e di FACTA – “Modulo di identificazione fiscale “ allo scopo di permettere alla compagnia di determinare se il contraente deve essere considerato come un residente fiscale statunitense. Inoltre, nel corso della durata del contratto, il contraente deve immediatamente segnalare alla compagnia ogni cambiamento di residenza fiscale. In tale caso dovrà compilare un nuovo modulo di identificazione fiscale che sarà fornito dalla compagnia.
La normativa relativa allo scambio automatico di informazioni predisposta dall’OCSE/dal G20 è stata adottata il 20 ottobre 2014 a fini fiscali da tutti i paesi aderenti all’OCSE e al G20. Essa prevede lo scambio automatico, su base annuale, di qualsiasi informazione finanziaria relativa ai clienti (persone fisiche e persone giuridiche) residenti in paesi stranieri. La maggior parte degli ordinamenti si sono impegnati ad attuare tale normativa, procedendo a scambi reciproci con tutti gli ordinamenti oggetto di segnalazioni. Nell’ambito del Common Reporting Standard, il Lussemburgo ha, nel 2017, per la prima volta, istituito un sistema di segnalazione alle autorità fiscali lussemburghesi, destinato ai paesi oggetto di segnalazione.
Ciascun contraente e beneficiario (a fronte di un pagamento della prestazione) sono tenuti a compilare un Formulario d’identificazione della residenza fiscale e dello status americano ai fini dello scambio automatico d’informazioni e di FATCA- “Formulario d’identificazione fiscale” al fine di certificare la propria residenza fiscale. Durante la vita del contratto, il contraente deve comunicare immediatamente alla Compagnia di assicurazione qualsiasi cambiamento della residenza fiscale. Nel caso di specie dovrà compilare un nuovo formulario d’identificazione fiscale che sarà fornito dalla Compagnia.
La prima segnalazione ha avuto luogo il 30 giugno 2017 ad opera degli istituti bancari e delle compagnie d’assicurazione, destinata alle autorità fiscali lussemburghesi, che a settembre 2017 trasmetteranno i dati raccolti alle autorità locali interessate. Tale segnalazione deve essere fatta ogni anno alla stessa scadenza.
La segnalazione riguarda i contratti di assicurazione sulla vita.